Chi può accedere ai dati del condominio?

Può il condomino che accede ai dati, scattare fotografie o scansionare i documenti?

L’amministratore può rifiutarsi di mostrare i documenti?

L’amministratore può farsi pagare per il “disturbo”?

 

Queste e molte altre domande risultano sempre attuali e spesso generano molte discussioni all’interno della compagine condominiale o tra condomino e amministratore.

Vediamo, in modo sintetico, di fornire le risposte, tenendo conto delle normative attualmente in vigore.

 

Chi può accedere ai dati del condominio?

Oltre, naturalmente, alle forze dell’ordine, ai p.m. e a tutti i soggetti autorizzati e motivati da eventuali indagini, solamente i condòmini hanno il diritto ad accedere ai dati riguardanti la gestione del condominio, quindi gli atti delle assemblee, i bilanci, le delibere e i condòmini che non onorano i pagamenti delle spese condominiali. Infatti, qualsiasi condomino ha il diritto di conoscere tutti gli aspetti della gestione dell’entità condominiale, dato che quest’ultima è l’insieme di un gruppo di “contitolari” dei trattamenti di dati e che ogni contitolare partecipa alla gestione dello stesso. I dati relativi alle morosità possono essere comunicati, dall’amministratore al creditore interessato, per la finalità di attivare l’operazione di recupero del credito in modo selettivo, dopo aver tentato il recupero in modo diretto e all’interno del rapporto condominiale.

Gli inquilini possono accedere solamente ai dati che li riguardano, ma non possono esercitare il diritto di accesso a tutti gli altri dati del condominio.

Esistono dei casi in cui il diritto ad accedere ai dati spetta al condominio e non al singolo condomino. Ad esempio, come riportato nella guida del Garante della Privacy, i dati riguardanti l’affitto a terzi di un locale condominiale. In questo caso, spetta all’assemblea richiedere l’accesso ai dati.

Può il condomino che accede ai dati, scattare fotografie o scansionare i documenti?

Alcuni amministratori hanno consentito l’accesso ai dati del bilancio condominiale a potenziali acquirenti di immobili o a mediatori immobiliari incaricati. Tale azione è da considerarsi illecita e sanzionabile secondo le normative vigenti.

Assolutamente sì. Il condomino può duplicare i documenti con mezzi propri o chiedere all’amministratore di fornirgli delle copie.

L’amministratore può rifiutarsi di mostrare i documenti?

Non sono rari i casi in cui dei condòmini sono dovuti ricorrere al Garante della Privacy per farsi riconoscere il diritto di accesso ai dati. I dati su cui il condomino non gode diritto di accesso sono quelli riguardanti esclusivamente gli altri condomini o inquilini e che non hanno rilevanza a livello di entità condominiale.

L’amministratore può farsi pagare per il “disturbo”?

Non è previsto che l’amministratore si faccia remunerare per il tempo impiegato al recupero di documenti in suo possesso sui quali il richiedente ha diritto di accesso. Diverso è il caso che prevede la fornitura di fotocopie. In questo caso, l’amministratore può imputare al richiedente i soli costi vivi.

 

Daniele Umberto Spano

Ceo Kruzer